Via libera alle domande di decontribuzione per le agenzie di viaggi e tour operator

Piccolo passo avanti sulla strada dei sostegni alle aziende del turismo. Fino al 9 settembre per agenzie di viaggio e tour operator sarà possibile presentare il modello «At-2ter» all’ Inps, che serve a quantificare l’ importo d’ esonero spettante sui contributi dovuti, nei mesi da aprile ad agosto, sui rapporti di lavoro dipendente. Lo spiega l’ Inps nella circolare n. 89/2022 del 27 luglio, riportata sull’edizione del 28 luglio di Italia Oggi. Il quotidiano economico finanziario spiega che lo sgravio, introdotto dall’ art. 4 del dl 4/2022, convertito dalla legge 25/2022, consiste nell’ esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali, senza alcuna ripercussione negativa sulle pensioni dei lavoratori, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’ Inail, ed è fruibile entro il 31 dicembre. L’ Inps spiega che lo sgravio opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia quelli già instaurati che instaurandi. Sotto il profilo soggettivo, aggiunge, lo sgravio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei richiamati settori, vale a dire i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione «79». Per l’esatta individuazione come beneficiari, l’ Inps ha loro attribuito un codice autorizzazione (CA) ad hoc, «2J». Al fine della quantificazione dell’ esonero spettante, l’ Inps chiede ai datori di lavoro interessati d’ inviare una richiesta d’ incentivo, utilizzando il nuovo modello «At-2ter», cosa che è possibile fare da ieri fino al 9 settembre dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il codice di autorizzazione entro il 30 giugno. Ricevute le domande, l’ Inps verificherà il diritto all’ incentivo nonché, sulla base degli elementi indicati, la coerenza dell’ importo richiesto. In caso di esito positivo, autorizzerà provvisoriamente la fruizione dell’ esonero; altrimenti, calcolerà e autorizzerà solo l’ importo coerente (istanza «accolta parziale provvisoria»). Nei successivi 30 giorni, il datore di lavoro che ritenesse il calcolo errato, non coerente, ha facoltà di proporre richiesta di riesame.