Lucarelli, Fiavet, gite scolastiche: “Discutibile la posizione del Miur, che penalizza solo gli operatori”
“Il problema più urgente è delle agenzie impegnate nel turismo scolastico, neppure noi immaginavamo quante fossero, ma la stagione delle gite sta partendo ora, e le imprese sono tutte esposte con acconti e anche servizi già pagati ai fornitori e alle compagnie aeree, mentre le scuole come si sa pagano a 60 e anche 90 giorni. Il decreto del Miur ha innescato effetti drammatici”. Così Piercarlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, a margine della Conferenza Programmatica avviata stamane al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme. A ranghi ridotti, con un 50% di defezioni rispetto agli 80 delegati attesi. “Mancano soprattutto i colleghi impegnati – dice Testa – per affrontare la situazione con le scuole e la raffica di cancellazioni”. (Nella foto sopra il tavolo di lavoro sul turismo scolastico nella Conferenza Programmatica Fiavet)
Ne parla a Chianciano Federico Lucarelli, l’avvocato responsabile del servizio legale di Fiavet nazionale: “È discutibile questa posizione assunta forse troppo in fretta dal Miur, che con il decreto di blocco delle gite scolastiche si riferisce a cause di forza maggiore. Innescate probabilmente, a quanto riportano i media, da una qualche violazione del protocollo sanitario dell’ospedae di Codogno. Dunque verosimilmente il Miur non è nella condizione di addossare per intero agli operatori l’onere del fermo delle gite. Forse si dovevamo cercare strumenti di congelamento dell’aggiudicazione delle gite, per salvaguardare operatori e scuole”.
Gite in Italia e all’estero, cosa cambia
La situazione cambia comunque da caso a caso, e anche con la destinazione della gita. “Nel caso delle gite incoming e outgoing dalla zona del contagio intervengono le norme delle regioni Veneto e Lombardia, e comunque fa testo il nostro Codice del Turismo. Il che implica per la scuola il diritto di cancellare senza penale, e quello dell’organizzatore di richiedere ai fornitori italiani il rimborso di acconti e saldi». (Nella foto qui sopra il tavolo di lavoro sull’Abusivismo).
Diverso e più complesso il caso dei viaggi scolastici all’estero: “Il rimborso deve essere previsto in contratto – spiega l’avvocato Lucarelli – riferito esplicitamente a cancellazioni per cause di forza maggiore. Ma questo varia decisamente secondo il Paese di destinazione e del fornitore, e secondo il tipo di servizio. Ad esempio nell’ordinamento tedesco il contratto alberghiero non riconosce rimborsi neppure in casi come questi. C’è perfino chi applica penali, bisogna che gli operatori si premuniscao in contratto”. Marina Firrao