Federconsumatori, istruzioni per il ricorso dopo il fallimento Sprintours

Non ci sono solo i danneggiati da Todomondo ed i reduci de I Viaggi del Ventaglio. All’elenco delle persone che sono rimaste coinvolte nel fallimento di un tour operator si aggiungono i viaggiatori di Sprintours. Il Tribunale Civile di Roma, infatti, con sentenza n. 345/2011 del 6 giugno 2011, ha dichiarato il fallimento della società Sprintours, nominando Curatore Fallimentare il Dott. Livio Perri. A darne notizia è Federconsumatori, che sottolinea come le domande di ammissione al passivo debbano essere presentate entro il 5 settembre. A chi avesse acquistato un pacchetto turistico attraverso Sprintours senza aver fruito del viaggio e senza vedersi restituiti i soldi pagati, l’associazione indica di seguito come comportarsi. Il ricorso, in duplice copia e contenente la domanda di ammissione al passivo, può essere presentato o spedito alla Cancelleria del Tribunale e può essere sottoscritto in proprio o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura. Il ricorso deve contenere: l’indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale sarannodirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.); la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facoltà del creditore indicare quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui sopra. Deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Tuttavia, i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo