Nel testo del decreto di recepimento della Direttiva sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, approvato dal Consiglio dei Ministri, sono state accolte alcune osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni Speciali di Camera e Senato, elaborate a seguito degli input forniti da ASTOI Confindustria Viaggi.
Questi i punti principali della direttiva segnalati da Astoi in una nota.
– Il recesso per circostanze inevitabili e straordinarie determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
All’art. 41 è stata inserita una esplicita indicazione secondo cui il recesso per circostanze inevitabili e straordinarie determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. Ottiene quindi il riconoscimento normativo un principio che i Tour Operator hanno sempre “fatto fatica” a far accogliere spontaneamente dai terzi fornitori di servizi (vettori, strutture ricettive, etc) i quali, spesso, tendono a non voler comprendere che l’annullamento è determinato da situazioni legate a impossibilità sopravvenuta, dimostrandosi rigidi nell’applicazione delle penali, che invece non sarebbero dovute. Con l’attuazione del decreto di recepimento, le penali non potranno quindi più essere applicate.
– Ridotto il termine di recesso in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali.
All’articolo 41, comma 7, è stato ridotto da 14 gg a 5 gg il termine di recesso in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali. Le Commissioni avevano già evidenziato, dando seguito ad una richiesta di ASTOI e delle altre Associazioni di categoria, che un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per tale tipologia di contratti – ossia per l’acquisto di pacchetto online – avrebbe comportato una sostanziale impasse nell’attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui viaggiatori. Inoltre, è stato previsto che il diritto di recesso sia altresì escluso nei casi di offerte «last minute».
– Il periodo ragionevole fissato dal viaggiatore per rimediare al difetto di conformità viene ricondotto alla durata e alle caratteristiche del pacchetto.
All’art. 42, che disciplina la responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto, erano state già introdotte alcune nostre osservazioni che riguardano in particolare il richiamo agli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, ossia al comportamento improntato a correttezza e buona fede che il viaggiatore deve tenere nella contestazione del difetto di conformità e il fatto che l’eventuale richiesta di rimborso – nel caso in cui il viaggiatore ovvii personalmente al difetto di conformità – debba riguardare spese necessarie, ragionevoli e documentate. Inoltre, a seguito della nostra osservazione relativa all’anomalia di lasciare al viaggiatore la possibilità di fissare – egli stesso – un termine entro il quale il Tour Operator dovrebbe rimediare al difetto, il testo prevede una ulteriore “mitigazione” di tale previsione collegando il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, alla durata ed alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico;
– Viene espressamente escluso l’obbligo di rientro in caso di fallimento o insolvenza se il pacchetto non prevede il trasporto
All’art. 47 che disciplina la protezione in caso di insolvenza o fallimento, sono stati esclusi gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia ricompreso il contratto di trasporto.
– Non viene introdotta la responsabilità solidale e sussidiaria delle Adv per inadempimento dei servizi inclusi nel pacchetto
Nell’articolo 50 non è stata poi introdotta, a nostro avviso correttamente, la previsione di una responsabilità solidale in via sussidiaria delle agenzie di viaggio per l’inadempimento relativo ai servizi inclusi nel pacchetto, sulla quale ASTOI, aveva manifestato la propria contrarietà.
“Il lavoro svolto dalla nostra Associazione durante questo lungo iter di recepimento è stato assiduo e tenace – dichiara Nardo Filippetti, Presidente di ASTOI Confindustria Viaggi – Nonostante la nuova direttiva rappresenti senza dubbio un appesantimento per l’attività dei Tour Operator, possiamo sostenere che, in extremis ed anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni Speciali di Camera e Senato, siano state accolte alcune nostre osservazioni che, al contrario, il MIBACT non aveva tenuto nelle dovuta considerazione. Qualora venga confermato l’impianto del testo entrato ieri in CDM, nel quale sono state scongiurate anche evidenti forzature come quella della responsabilità solidale e sussidiaria delle agenzie di viaggi, possiamo dunque ritenerci parzialmente soddisfatti.”