Approvato alla Camera il ddl di conversione in legge del Decreto Sostegni ter, il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“.
Con il decreto inizialmente approvato dal Governo erano arrivati nuovi aiuti per tutte quelle attività rimaste chiuse a seguito dell’emergenza Covid-19, e per tutti gli operatori dei settori più colpiti dalla pandemia. Nuovi sostegni quindi per il turismo, per le discoteche e per la cultura, oltre che nuovi fondi stanziati a favore delle Regioni.
Decreto Sostegni ter: aiuti al settore turismo
Il Fondo unico nazionale del Turismo, istituito dalla Legge di Bilancio 2022 con un finanziamento iniziale di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni per il 2024, viene incrementato di ulteriori 105 milioni di euro per il 2022, così ripartiti:
- 60,7 milioni di euro destinati all’esonero dei contributi previdenzialiper le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico,
autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti - 39,3 milioni di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
Viene esteso fino al 31 marzo 2022 il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili. Altri 2 milioni di euro saranno destinati alle guide turistiche
e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA.
Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
A causa dell’aumento dei contagi molte persone non erano riuscite a utilizzare il bonus terme entro la prima scadenza dell’8 gennaio, per cui il Sostegni ter aveva previsto la proroga fino al 31 marzo 2022. Un emendamento approvato in sede di conversione sposta questo termine al 30 giugno 2022, ma sempre per chi aveva già richiesto il voucher. Non sarà possibile fare nuove domande.
Per hotel, agenzie di viaggio, ristoranti, bar, catering, parchi divertimenti, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi e sale bingo, radio taxi e musei che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, è previsto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale.