La Corte di Giustizia ha confermato oggi la sentenza del Tribunale che ha convalidato le decisioni della Commissione che qualificavano come illegittimo il prestito dello Stato italiano ad Alitalia, ma che autorizzavano la vendita dei suoi beni. Nel 2008 lo Stato aveva accordato all’Alitalia un prestito di 300 milioni, riconoscendole la facoltà di imputare tale somma in conto capitale. Dapprima la Commissione ha constatato che il prestito era illegittimo ordinandone il recupero presso Alitalia. Poi ha stabilito che la cessione dei beni (a Cai) non implicasse la concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti della compagnia aerea. Con sentenza del 2012, il Tribunale aveva respinto il ricorso di Ryanair confermando le decisioni della Commissione che qualificavano come illegittimo il prestito accordato dall’Italia ad Alitalia ed autorizzavano la cessione dei suoi beni. La Commissione a suo tempo aveva stabilito che neppure la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti. La procedura attuata dall’Italia non implicava una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni e che tale cessione non aveva come effetto di eludere l’obbligo di recupero dell’aiuto. Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia respinge l’insieme degli argomenti sollevati da Ryanair contro la sentenza del Tribunale. In primo luogo, la Corte sottolinea, rispetto alla domanda di annullamento della seconda decisione, che il Tribunale ha correttamente concluso che la Commissione ha potuto legittimamente adottare una decisione con la quale, pur constatando l’assenza di un aiuto di Stato, essa ha preso atto degli impegni assunti dall’Italia. Secondo la Corte, si tratta di una “decisione che tiene conto degli impegni di comportamento adottati volontariamente dallo Stato nella fase di notifica della misura controversa al fine di chiarire taluni punti”. Tali impegni formano parte integrante della misura notificata. In secondo luogo, la Corte considera che giustamente il Tribunale non ha contestato alla Commissione di aver svolto un esame incompleto delle riduzioni degli oneri e degli altri vantaggi asseritamente accordati a Cai dalla normativa italiana, poichè tali misure non erano rilevanti ai fini di sapere se all’acquirente dei beni del gruppo Alitalia avesse potuto essere riconosciuto un vantaggio. In terzo luogo, la Corte sottolinea che Ryanair non ha rimesso in discussione né le constatazioni del Tribunale secondo cui il criterio determinante era quello del prezzo (mentre era secondario quello della continuità del servizio), né quelle secondo le quali l’obbligo di continuità del servizio non aveva necessariamente come corollario l’esistenza di un obbligo di servizio pubblico a carico dell’operatore la cui offerta sarebbe stata accolta. In ogni caso, Ryanair non ha dimostrato che la necessità di garantire una continuità del servizio di trasporto aereo a medio termine avrebbe ridotto il prezzo dei beni del gruppo Alitalia al di sotto del prezzo di mercato. Cai, inoltre, “non era il successore economico” di Alitalia: l’offerta, infatti, comprendeva solo alcuni dei beni di Alitalia e riguardava solo l’attività di trasporto aereo di passeggeri e taluni beni ad esso relativi. Inoltre, l’offerta comprendeva la totalità degli slot corrispondenti ai beni acquistati nell’ambito del procedimento. Non ne risulta quindi che l’offerta di Cai coprisse il 100% dell’uso degli slot di Alitalia per il trasporto dei passeggeri. Per di più, l’offerta di Cai riguardava solo la metà dei 180 aeromobili di Alitalia.
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