Soddisfazione da Fiavet per il sostegno arrivato alle imprese del turismo e alle agenzie di viaggi dal governo, vista l’emergenza coronavirus.
La sospensione dei viaggi di istruzione è prevista fino al 15 marzo. Inoltre, per tutti i viaggi di istruzione è prevista la possibilità per le agenzie di viaggio di corrispondere alle scuole un voucher della validità di un anno.
“Un congelamento del credito che consente alle agenzie di viaggio di prorogare le prenotazioni e non mandare in fumo il lavoro svolto per la programmazione – afferma la presidente di Fiavet, Ivana Jelinic – in questo modo le piccole aziende non perderanno liquidità, un fattore basilare per uscire dalla fase di crisi contingente, e allo stesso tempo si potrà permettere agli studenti e alle scuole di recuperare ciò che hanno versato”.
Modificata anche la normativa relativa ai rimborsi corrisposti dai vettori aerei, marittimi e ferroviari, fornitori di agenzie di viaggio e tour operator, che rappresentano quasi sempre il costo più importante all’interno di un pacchetto di viaggio. “Qui abbiamo il pieno accoglimento delle nostre richieste – afferma la presidente Jelinic – in caso di annullamento del pacchetto di viaggio per cause straordinarie, e obbligo di rimborso da parte delle agenzie di viaggio, queste hanno successivamente diritto di rivalsa sui vettori in base a una normativa di diritto internazionale privato applicabile in questi casi, come messo in evidenza da Fiavet, nella sua proposta di emendamento”.
I pacchetti turistici acquistati nella zona rossa che vedono le persone impedite a partire, ovviamente sono annullati, possono essere rimborsati o rimandati. Fuori dalla zona rossa restano validi tutti i pacchetti acquistati tranne quelli verso Paesi che non accolgono gli italiani o dove vige lo sconsiglio della Farnesina. “Si può scegliere una nuova destinazione, slittare il proprio viaggio, comunque, nei casi in cui sono compatibili i rimborsi, da adesso in poi le agenzie hanno diritto di rivalersi sulle compagnie aeree”, osserva la presidente.
Sospeso anche il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.