Voli cancellati, l’Aduc informa che nessun risarcimento è comunque dovuto quando i passeggeri: a) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; b) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; c) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. Rimane il fatto che le cause di forza maggiore per le quali un volo può essere cancellato sono molteplici e facilmente dimostrabili dalle compagnie aeree, per cui il povero cittadino rimane con il classico cerino in mano. In caso di contestazione si può sempre ricorrere al giudice di pace del Paese di partenza o di arrivo, come ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia europea.
Articolo Precedente
Crescita superiore alla media del mercato nel primo semestre per Amadeus